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Riferimenti normativi per la disciplina degli atti terapeutici in riabilitazione.





Vi sono molti aspetti che sembrano indefiniti dai vari regolamenti e lasciano i fisioterapisti e i professionisti della salute non medici coinvolti nel team riabilitativo ad operare in situazioni di incertezza, con la possibilità di incorrere nel rischio di un esercizio abusivo della professione medica anche inconsapevolmente.
Chiariamo alcuni punti che discendono dalla dottrina medica, da principi di deontologia e sono sanciti dalla giurisprudenza attuale.

L’atto medico è prerogativa esclusiva del Medico Chirurgo, ovvero del laureato in Medicina e Chirurgia dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale a seguito dell’esame di stato (un dottore in Medicina e Chirurgia, anche se laureato con 110 e lode che non abbia sostenuto e superato l’esame di stato non può esercitare la professione di Medico).

Tra gli atti medici vi sono varie e numerose procedure terapeutiche ma primariamente la diagnosi, nonché ogni atto che abbia come obiettivo la formulazione anche solo di un ipotesi diagnostica, e la prescrizione ovvero l’atto decisionale, effettuato in scienza e coscienza, in base al quale a seguito della diagnosi, il Medico, e solo lui, può prescrivere una terapia.

Si faccia bene attenzione che anche proporre come cura un qualsiasi rimedio o consigliare di propria iniziativa un qualunque gesto terapeutico senza prescrizione del Medico configura senza dubbio un esercizio abusivo della professione medica.

Illuminante è quanto riportato in una sentenza della Cassazione penale del 2003: “…in relazione alla professione medica, che si estrinseca nella capacità di individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati…commette il reato di esercizio abusivo della professione medica … chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato” (1)

La questione che più spesso è fonte di equivoci e di controversie nel team riabilitativo è la “manipolazione”.
Ma cosa si intende con questo termine, che fa pensare in maniera generica ed estensiva a qualsiasi attività che prevede l’uso delle mani?

La manipolazione (articolare o vertebrale) viene definita in maniera precisa da Robert Maigne come “ …una mobilizzazione passiva forzata che tende a portare gli elementi di una o più articolazioni oltre il loro gioco fisiologico, senza superare il limite anatomico del loro movimento…” (2) anche se nel mondo anglosassone con tale terminensi tende a definire “…l’insieme delle tecniche manuali(eccetto i massaggi)che …” può essere “differenziato in manipolazione (“thrust techniques”o “low amplitude, high velocity technique”) e in mobilizzazione (“articulatory technique”). (3)

La mobilizzazione (articolare o vertebrale) invece, secondo la definizione tradizionalmente accettata è “…un movimento passivo, generalmente ripetuto che non comporta alcun movimento brusco e forzato.”(4)

In termini dottrinali la manipolazione come gesto terapeutico non può che seguire, immediatamente, una diagnosi specialistica, è un atto medico, un gesto ortopedico preciso le cui coordinate sono determinate da un esame preventivo e che si rivolge ad indicazioni ben definite, proprio per questo “ non prescrivibile” di massima, da eseguire manu medica.

I riferimenti normativi attuali tendono a confermare la linea della dottrina medica.

Si allontana solo parzialmente da questa posizione quanto espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, che con le circolari n. 79 del 21.12.1982 (5) e n. 66 del 12.09.1984 (6) (quest’ ultima predisposta sulla base del parere reso dal Consiglio superiore di sanità in data 21.07.1983) ha consentito l’esercizio dell’attività chiropratica presso le strutture sanitarie anche da parte di chiropratici non medici con dei precisi limiti, cioè un’attività di mera esecuzione di terapia solo dopo prescrizione e sotto diretto controllo del medico.

Secondo una circolare diffusa in data 17/09/2007 del Dipartimento Qualità – Direzione Generale risorse umane e professioni sanitarie (DGRUPS) del Ministero della Salute lo stesso Consiglio Superiore di Sanità, ha espresso un proprio parere il 22.01.1997 secondo cui “… le pratiche “innovative e/o alternative” possono eventualmente essere eseguite solo da chi abbia l’abilitazione all’esercizio della medicina in quanto, essendo in possesso di strumenti interpretativi, sarà in grado di valutarne gli effetti assumendosi nel contempo la responsabilità sia penale che civile”. (7)

L’ impostazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in questa materia si è dimostrata vicina a quella del governo e si è espressa con la Delibera di Terni del 18.05.02 in cui si afferma che: “…L'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene:

essere le medicine(non convenzionali, ndr) esercitabili e le pratiche gestibili - in quanto atto medico esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un’adeguata informazione e l’acquisizione di esplicito consenso consapevole;

essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all’atto diagnostico, che consente la corretta discriminazione fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali…” (8)

In riferimento al quesito che può sorgere relativamente a quale sia l’eventuale competenza in termini di attività manuale del fisioterapista bisogna chiedersi più propriamente quali atti siano concessi senza incorrere in un esercizio abusivo di professione.

Rispondiamo citando ancora l’ultima circolare in materia del DGRUPS :”… Sotto il profilo strettamente giuridico, al momento, non essendo ancora stata emanata la normativa che istituisce la figura professionale del Chiropratico, questa attività, anche se svolta in una struttura autorizzata, va ricondotta alla responsabilità della Direzione sanitaria e deve essere affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, nonché deve essere esercitata con le strutture ed il personale previsto dalla citata circolare n. 66…” (7)

In conclusione quindi, posto comunque che l’eventuale possibilità di eseguire un trattamento manipolativo come attuazione di una prescrizione e sotto diretto controllo medico si pone solo per il chiropratico, alla figura professionale del fisioterapista non è concesso alcun atto manipolativo (vertebrale o articolare) secondo quella che è la definizione di manipolazione accettata in letteratura.

Certamente le tecniche non forzate come la mobilizzazione, stiramento e massaggio competono alla professione del Fisioterapista ma comunque solo e soltanto dopo diagnosi e prescrizione medica.

A questo proposito è interessante citare la sentenza n. 27978 del 09/07/2008 della Cassazione Penale - Sezione IV, che conferma una precedente sentenza con la quale “…S.C. (fisioterapista n.d.r.) era stata dichiarata colpevole del delitto di lesioni colpose in danno di R.N. (art. 590 e 583 c.p.), e condannata alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Le lesioni sono state individuate nello stiramento delle radici cervicali C7-C8, a seguito di un trattamento fisioterapico, e cioè la nota "trazione" cervicale, effettuato presso il centro X., e, secondo la prospettazione dell'accusa, erano derivate da un trattamento distrattivo prolungato e massimale, contrariamente alla corretta pratica che prevede uno stiramento graduale (e alla prescrizione di “cauta trazione” n.d.r.) (9)

In sintesi quindi, nel caso suesposto, anche l’aver eseguito un trattamento da parte del fisioterapista con una modalità tecnica dettata da iniziativa personale, senza rispettare letteralmente la prescrizione, secondo il giudice ha portato ad una condanna, anche se non per abuso di professione medica.

Riteniamo quindi si possa concludere che in nessun caso sia concesso al terapista praticare manipolazioni (sensu strictu) nemmeno su prescrizione medica perché non è previsto nel suo profilo professionale, come non lo è ad esempio praticare una iniezione endovenosa, mentre sono nella sua competenza la massoterapia nelle sue diverse forme, la mobilizzazione e gli stiramenti da eseguirsi però solo dopo precisa prescrizione medica che consigliamo al fisioterapista di controllare invitando il medico prescrittore a dettagliarla qualora - e i casi purtroppo sono frequenti - fosse stata redatta in maniera generica e aspecifica, seguendola poi alla lettera nell’esecuzione del trattamento, come ingiunge anche la suprema corte.


Bibliografia

1-Cass. Penale – Sezione sesta  – Sent. 10 aprile - 21 luglio 2003, n. 30590

2- G.N. Valobra- Trattato di Medicina Fisica e Riabilitazione, Vol. 2, Cap. 48, R.Gatto, G. Rovere UTET, Torino ,2000, pg 767

3- G.N. Valobra Trattato di Medicina Fisica e Riabilitazione.. Vol. 2, Cap. 39 La Medicina Manuale, R. Gatto, UTET, Torino 2008, pg. 734

4-R. Maigne. Medicina Manuale. Diagnosi e trattamento delle patologie di origine vertebrale.Ed. italiana a cura di Pierangelo Astegiano, Guido Brugnoni e Renato Gatto, UTET , Torino 1996 pg 173.

5- Circolare n. 79 del 21.12.1982 Consiglio Superiore di Sanità

6- Circolare n. 66 del 12.09.1984 Consiglio Superiore di Sanità

7 Circolare del Dipartimento Qualità – Direzione Generale risorse umane e professioni sanitarie (DGRUPS) del Ministero della Salute de17/09/2007

8- Consiglio Nazionale della FNOMCeO- Delibera sulle MNC- Terni, 18/05/2002

9- Sentenza n. 27978 del 09/07/2008 della Cassazione Penale - Sezione IV.

Alfredo Donatini
Presidente SIMeMM









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Pubblicato su: 2008-10-27 (639 letture)

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