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Chi può esercitare la Medicina Manuale in Italia




In tema di medicina alternativa, dall’indagine pubblicata dall’ISTAT nel 2007, sulle terapie non convenzionali in Italia, risulta che i nove milioni di italiani che nel 1999 si rivolgevano alle cosiddette medicine alternative si sono ridotti a 7,9 milioni. Ribadiamo il concetto che l’accezione di Medicina Alternativa nasconde l’obiettivo, forse, di cercare un’alternativa al Medico e alla Medicina e mal si adatta al contesto sanitario di un paese moderno come l’Italia dove la Salute e i professionisti abilitati a difenderla sono controllati dallo Stato (art 32 della Costituzione) a tutela del cittadino.

E’ più appropriato parlare di Medicine Non Convenzionali, dato che la Medicina e’ una e ogni alternativa ad essa è abusiva. Secondo l’ormai nota delibera della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri del 18-05-2002 sulle Medicine e pratiche Non Convenzionali, sono riconosciute 9 discipline classificate come atti medici:

• Agopuntura
• Fitoterapia
• Medicina ayurvedica
• Medicina antroposofica
• Medicina omeopatica
• Medicina Tradizionale Cinese
• Omotossicologia
• Osteopatia
• Chiropratica

Secondo questo documento “l'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto tali medicine e le pratiche esercitabili sono gestibili - in quanto atto medico – esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra … unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all’atto diagnostico, …”, ed ancora “essere in questa impostazione il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici in grado di evitare che le medicine e le pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio” (1).

La posizione chiara dell’organo che rappresenta i Medici, a garanzia del cittadino, non ha impedito la diffusione sul mercato di figure che attualmente non hanno alcun titolo per svolgere una professione sanitaria, malgrado quanto affermino e pubblicizzino sui media e in rete.

Ma allora cosa sono oggi in Italia quelle figure che si pubblicizzano come Osteopati e Chiropratici?

Secondo quanto troviamo nel sito dell’Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale (organizzazione al di fuori dell’ambito medico e che non richiede alcun titolo sanitario per l’iscrizione): “L’OSTEOPATIA è una medicina manuale classificata tra le medicine non convenzionali. Condivide con la medicina convenzionale gran parte delle conoscenze medico-biologiche, ma utilizza un diverso sistema di valutazione del paziente, definito analisi osteopatica. Questo sistema di valutazione è differente dalle valutazioni di carattere diagnostico tipiche dell’atto medico”.

Secondo quanto affermato in un altro sito di non medici (2) addirittura “L'Osteopata è un appassionato di Anatomia, Fisiologia e Biomeccanica che aiuta i suoi pazienti a recuperare la salute mediante un attento utilizzo delle proprie mani…”, presumendo forse che per l’ordinamento vigente occuparsi di “salute”- bene tutelato dalla legge e definito giuridicamente “indisponibile” come la vita – e di pazienti, sia reso legittimo da una passione intellettuale per materie propedeutiche all’esercizio della Medicina come Professione.

Secondo l’A.I.C. (Associazione Italiana Chiropratici) l’attività del chiropratico in Italia sarebbe legittimata dalla rispondenza agli standard della Federazione Mondiale di Chiropratica (World Federation of Chiropractic – W.F.C.) ma anche loro non prendono in alcuna considerazione il possesso di un titolo abilitante italiano.

Non è in discussione il fatto che “Sono professioni sanitarie solo quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione” secondo una precisa codifica di “profili professionali”, previsti dal Ministero della Salute (3).

Secondo una proposta di codice deontologico pubblicata in rete (4), alcuni osteopati non medici si autodefiniscono “Osteopata D.O.” (dove la sigla sta per “diplomato in osteopatia”).

Si tratta di figure che allo stesso tempo ammettono di avvalersi di un “Titolo al momento attuale autoreferenziato, dal momento che l'Osteopatia è una Professione non regolamentata” e “… che se non sono abilitati all'esercizio della Professione Sanitaria perchè non in possesso di adeguati Titoli pregressi, non saranno abilitati ad effettuare diagnosi medica, terapia medica, manipolazione manu medica, tecniche invasive”.

Sempre in questo documento si afferma che “la parcella dovrà prevedere l'aggiunta dell'IVA al 20%, non trattandosi di prestazione sanitaria”.

Ancora, volendo citare una fonte di parte, riportiamo le conclusioni di un parere proveritate dello Studio Legale Corsini-Rossignoli-Tommasini in riferimento alla sentenza N. 39050/03 della Cassazione VI Sezione Penale, che afferma testualmente:


“…Adesso, pertanto, i chiropratici devono considerare necessariamente che nello stato italiano è fatta loro espressa proibizione di:

1. predisporre anamnesi;
2. formulare diagnosi mediche;
3. suggerire esami clinici e radiologici;
4. prescrivere cure mediche e trattamenti terapeutici;
5. agire direttamente su pazienti con le opportune manipolazioni senza la preventiva prescrizione del medico.”


Possiamo solo affermare, nell’interesse del cittadino, che i sedicenti osteopati o chiropratici, se non si tratta di Medici Chirurghi regolarmente iscritti all’Ordine, non sono legittimati ad alcun atto sanitario, senza entrare nel merito di un’assenza di copertura del rischio professionale e di una non detraibilità fiscale, come approfondito in altri contributi tecnici che pubblichiamo in questo sito, in altre aree (Dalla parte del cittadino).

1) www.ludo.it
2) http://www.scuoladiosteopatia.it/conoscere_osteopatia/osteopatia.asp
3) http://www.ministerodellasalute.it/professioniSanitarie/paginaInterna.jsp?id=808&menu=strumentieservizi
4) www.scuoladiosteopatia.it/servizi_scuola_di_osteopatia/codice_deontologico_osteopata.asp.

Da: Atti Convegno Satellite, Assemblea Generale SIMeMM, Venezia, 10.5.2008.







Alfredo Donatini

Presidente SIMeMM










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Pubblicato su: 2008-05-08 (1756 letture)

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